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Sustainable Fashion Community

MODA ETICA E SOSTENIBILE ETS

Sustainable & Ethical Fashion Association

STATUTO

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Titolo I - Costituzione e scopi
Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Moda Etica e Sostenibile ETS”, di seguito indicata anche come “Associazione”. Nel contesto dei rapporti e delle relazioni internazionali l’Associazione potrà utilizzare la versione inglese della propria denominazione: Sustainable & Ethical Fashion Association.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune Milano.
3. Essa opera nel territorio della regione Lombardia ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale. 4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

  1. a)  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera d);

  2. b)  interventieservizifinalizzatiallasalvaguardiaealmiglioramentodellecondizionidell'ambienteeall’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera e);

  3. c)  ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera h);

  4. d)  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene- rale di cui all’articolo 5 del Codice del terzo settore (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera i);

  5. e)  attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera o);

  6. f)  promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (ai sensi dell’articolo 5 decreto legislativo 117/17 lettera w).

4. L’Associazione nasce dalla volontà di coniugare lo sviluppo umano, inteso anche e soprattutto come sviluppo sociale e del tessuto produttivo, la tutela dei diritti umani e civili e la tutela ambientale. L’associazione persegue le seguenti finalità:

  1. a)  Promuovere e sostenere in ambiente lavorativo e in particolare nel mondo della moda scelte etiche, quali condizioni di lavoro eque e dignitose, orari di lavoro decenti, salari adeguati, etc., nonché scelte sostenibili, quali l’adozione di processi produttivi che evitino lo sfruttamento eccessivo di risorse, che non inquinino, che non danneggino, o compromettano l’ambiente;

  2. b)  Sostenere e promuovere, anche attraverso l’individuazione e la promozione di standard di qualità, degli attori che rispettano i canoni etici e di sostenibilità promossi dall’Associazione;

  3. c)  informareerendereconsapevoliiconsumatoridellamodaaffinchésianoingradodivalutareseunprodotto possa essere considerato etico o sostenibile;

  4. d)  promuovere la diffusione della cultura della moda consapevole anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni nazionali e internazionali;

  5. e)  garantire a tutti i cittadini, alle aziende e agli operatori del terzo settore un punto di riferimento formativo e informativo a cui rivolgersi e attraverso il quale condividere conoscenze, competenze ed esperienze con l’obiettivo di costruire reti e sviluppare il tessuto sociale e imprenditoriale.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: attivazione di corsi, percorsi formativi, laboratori e workshop;

  1. a)  attivazione di corsi, percorsi formativi, laboratori e workshop;

  2. b)  gestione di attività editoriali, anche in forma digitale, finalizzate alla promozione delle tematiche trattate e in particolare alla promozione delle scelte etiche e sostenibili nell’ambito della moda;

c) organizzazione di convegni, eventi, festival, fiere e incontri al fine di promuovere gli scopi sociali e le aree di interesse;

  1. d)  organizzazione e promozione di attività culturali ed educative a tutti i livelli, finalizzate a promuovere il patrimonio naturalistico e culturale;

  2. e)  promozione di incontri per l’informazione e la formazione rivolti a cittadini di qualsiasi età;

  3. f)  organizzazione di attività ludiche e ricreative a carattere occasionale e/o continuativo;

  4. g)  creazione di reti tra tutti gli stakeholder del mondo della Moda al fine di promuovere, diffondere e sollecitare

    comportamenti etici e sostenibili;

  5. h)  creazioneegestionedialbieregistridestinatiaindividuareglioperatorieticiesostenibili,finalizzati ad assistere

    e condurre i consumatori nelle loro scelte di acquisto;

  6. i)  Creazione e gestione di piattaforme e strumenti digitali che consentano al consumatore di entrare in contatto con

    i marchi che perseguono e adottano scelte di sostenibilità ambientale e sociale e acquistare in modo consapevole

  7. j)  gestione di marchi finalizzati alla certificazione degli operatori etici e sostenibili;

  8. k) interfacciarsi con le istituzioni nazionali e internazionali al fine di promuovere iniziative utili a promuovere

    comportamenti etici e sostenibili;

  9. l)  sottoscrizione di accordi di collaborazione e convenzione con aziende, associazioni e istituzioni al fine di

    promuovere e perseguire gli scopi sociali;

  10. m)  sviluppo e creazione di progetti multimediali quali, ad esempio,

a. Siti web
b. Applicazioni
c. Contenuti audio e video

n) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

​

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Kristiana Venturini Presidente Associazione Moda Etica e Sostenibile.png

 

2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo Art.4 - Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna a condividere i valori associativi; accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni; osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo, o un suo componente a tale funzione appositamente delegato, delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

  1. a)  partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

  2. b)  essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.17, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

  1. a)  adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

  2. b)  rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  3. c)  versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e/o rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

  1. a)  recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

  2. b)  mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro il 30 giugno di ogni anno per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.

2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

  1. a)  comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

  2. b)  persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

  3. c)  aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.9 - Donatori e Aderenti

1. A coloro i quali aderiscono idealmente agli scopi dell’Associazione, tramite la donazione liberale all’Associazione di denaro e/o di beni e servizi, potrà essere assegnato il titolo di Donatore.

2. A coloro i quali aderiscono idealmente agli scopi dell’Associazione, tramite il supporto e l’adesione morale ai suoi valori e alle sue iniziative, ma senza il versamento di alcuna quota, potrà essere assegnato il titolo di Aderente.

3. I titoli di Donatore e Aderente sono puramente onorifici; non garantiscono alcun diritto nei confronti dell’Associazione e non è obbligano in alcun modo chi se ne fregia nei confronti dell’Associazione stessa.

Titolo III - Norme sul volontariato
Art.10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o no, che svolgono attività in modo non occasionale.

3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

  1. a)  l’Assemblea dei soci;

  2. b)  l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

  3. c)  l’organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

  4. d)  l’organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  1. a)  su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

  2. b)  su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o, in alternativa email, o altro strumento elettronico equivalente, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

  1. a)  approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  2. b)  approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  3. c)  approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  4. d)  determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

  5. e)  eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

  6. f)  eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

  7. g)  decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

  8. h)  approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

  9. i)  deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

  10. j)  deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Art.16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17- Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica, chi sia interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. a)  redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  2. b)  redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  3. c)  redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  4. d)  nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;

  5. e)  decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

  6. f)  redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;

  7. g)  decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

  8. h)  deliberare la convocazione dell’Assemblea;

  9. i)  decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

  10. j)  ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

  11. k)  curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

  12. l)  deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

  13. m)  adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

  14. n)  adottareingeneraletuttiiprovvedimentielemisurenecessarieall’attuazionedellefinalitàistituzionali,oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, o uno degli associati, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. a)  firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

  2. b)  curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

  3. c)  adottare, se necessario, provvedimenti urgenti, da sottoporre entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio;

  4. d)  convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

  5. e)  sopraintendere alla gestione contabile ordinaria e straordinaria dell’Associazione (tesoreria).

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7. il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo potrà dotarsi di un fondo per la copertura delle spese di rappresentanza necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

  1. a)  dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

  2. b)  revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

  3. c)  sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.2, del presente Statuto;

  4. d)  perditadellaqualitàdiassociatoaseguitodelverificarsidiunaopiùdellecauseprevistedall’art.8delpresente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo, nelle persone dei consiglieri rimanenti, può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procede a sostituzione tramite elezione suppletiva da effettuarsi durante la prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri prima che sia possibile procedere all’elezione suppletiva, o alla ratifica assembleare, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L’organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.23 - Competenze dell’organo di controllo

1. È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

​

2. Nei casi previsti dall’art.31 del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, purché i suoi membri siano regolarmente iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L’organo di revisione

1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L’organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. a)  il libro degli associati;

  2. b)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

  3. c)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L’Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia nominato.

3. L’Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia nominato.

4. L’Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, qualora ve ne siano.

5. l’Associazione potrà tenere un elenco degli Aderenti e dei Donatori, con i relativi dati di contatto, con lo scopo di meglio coordinare le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

5. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio Art.27 - Patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. a)  quote associative;

  2. b)  contributi pubblici e privati;

  3. c)  donazioni e lasciti testamentari;

  4. d)  rendite patrimoniali;

  5. e)  attività di raccolta fondi;

  6. f)  rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

  7. g)  proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

  8. h)  proventi da attività commerciali ai sensi di quanto previsto dall’art. 79 del Codice del Terzo settore;

  9. i)  ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale va dall’1 luglio al 30 giugno di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. L’Associazione dovrà rendere pubblici sul proprio sito web ufficiale i propri bilanci d’esercizio, consuntivi e preventivi, oltre ai verbali relativi alle riunioni assembleari e alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’organigramma degli incarichi sociali. È responsabilità del Consiglio Direttivo il costante aggiornamento dei dati sul sito web dell’Associazione.

5. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Titolo VII - Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Milano, 01 luglio 2022

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